NORME SULL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Legge 13 luglio 1966 n. 615 ( Provvedimenti contro linquinamento atmosferico)
Provvede al
controllo delle emissioni aeriformi che possono dar luogo ad alterazioni delle normali
condizioni di salubrità dellaria, con rischi di pregiudizio per la salute pubblica
o danno di beni. Il controllo si effettua mediante:
a - la localizzazione idonea degli impianti potenzialmente inquinanti;
b - la limitazione delle concentrazioni al livello del suolo per gli inquinanti;
c - la disciplina nelluso dei combustibili.
Contribuiscono a quanto sopra , anche se indirettamente:
1 - i piani regolatori urbani e rurali;
2 - le specifiche disposizioni per le zone protette;
3 - i regolamenti per la tutela delle bellezze artistiche o naturali.
Per le emissioni in particolare è specificato al capo V art.20 :"Tutti gli impianti
industriali devono possedere installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i più
ristretti limiti che il progresso della tecnica consente , le emissioni di fumi , gas o
polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica,
possono contribuire allinquinamento atmosferico."
Lo stesso articolo prevede che: "Su richiesta delle autorità comunali o delle
province interessate, laccertamento del contributo allinquinamento atmosferico
da parte degli stabilimenti industriali è affidato al Comitato Regionale Contro
lInquinamento Atmosferico.(CRIA) "
INIZIO
DPR 1391/70
Contiene norme per il controllo
dell'inquinamento da impianti di riscaldamento, i criteri di costruzione, i sistemi di
controllo, i metodi di misura.
"Regolamento
per lesecuzione della legge 13 luglio 1966 n.615 recante provvedimenti contro
linquinamento atmosferico limitatamente al settore delle industrie."
Nelle normative internazionali attualmente in vigore esistono due alternative:
a) uso della migliore tecnologia disponibile (best available control technology),
che consente il più ampio contenimento delle emissioni inquinanti, a prescindere da
considerazioni di costo;
b) miglior tecnologia praticamente applicabile (best practicable control technology), che
consente il più ampio contenimento degli inquinanti , tenendo presente il rapporto costi
- benefici.
Di fronte alla scelta fra le due alternative la normativa italiana opta per la prima,
poiché la tutela dei valori igienico-sanitari non può essere subordinata a calcoli di
convenienza economica.
Alcuni anni fa una commissione "ad hoc" denominata "Commissione
Limiti" ha fissato i valori limite per una prima serie di inquinanti.
La commissione, nei suoi lavori, ha tenuto conto della documentazione scientifica
esistente sullargomento, sia italiana che internazionale, con particolare
riferimento ai " Criteri di Qualità dellAria dellOrganizzazione Mondiale
della Sanità.", delle normative vigenti in altri paesi, nonché delle esistenti
direttive o proposte della Comunità Europea.
INIZIO
Attuazione direttiva CEE 78/611 relativa al contenuto in piombo delle benzine, quantità massima 0.40 g/l. La riduzione del piombo non deve però comportare un deterioramento della qualità della benzina.
Dà alcune
indicazioni tecniche sugli inceneritori di rifiuti; infatti sono riportate alcune
prescrizioni relative ai parametri di costruzione e di funzionamento per gli impianti
adibiti allo smaltimento di rifiuti mediante incenerimento, senza indicazione di limiti di
emissione, ma con prescrizioni relative al perfetto funzionamento degli impianti.
INIZIO
Indica i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di inquinanti, come standard di qualità dell'aria, ed i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, con i relativi metodi di prelievo e di analisi, al fine della tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte ( in particolare per SO2 NO2 O3 CO Pb F Particelle solide HCNM ).
Decreto Ministero dell'Ambiente 105/87
"Limiti alle
emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore". L'attenzione del
legislatore è rivolta in particolare alle emissioni determinate dall'uso di combustibili
per la produzione di energia elettrica.
INIZIO
Riguarda l'attuazione delle direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti , e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; detta norme per la tutela dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio. Disciplina anche le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse.
Riduzione tenore
del piombo nelle benzine e fissazione del limite per il benzolo.
1) dal 1/4/1989 deve essere assicurata su tutto il territorio nazionale la distribuzione
di benzina senza piombo.
2) per le benzine con piombo il limite massimo passa dai 3 g/l dell'1/4/1989 agli 1.5 g/l
del l'1/6/1991.
3) Il benzene non può superare il 5%.
INIZIO
Questo documento è un " Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali.
DM 12/7/90
Questo documento contiene: linee
guida per il contenimento delle emissioni di inquinanti dagli impianti industriali; fissa
valori minimi di emissione per moltissime sostanze; indica i metodi di campionamento, di
analisi, di valutazione delle emissioni. Espone inoltre i criteri di utilizzazione delle
tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni inquinanti, i criteri di
adeguamento degli impianti industriali esistenti e gli adempimenti per nuovi impianti.
INIZIO
Indica le modalità di realizzazione della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici e tutti i criteri da rispettare per la raccolta dei dati. Vi si indicano:
O.Ministero dell'Ambiente 20/11/91
Fissa le "soglie di
attenzione" e le "soglie di allarme", superate le quali l'Autorità
competente ha l'obbligo di assumere provvedimenti di limitazione del traffico veicolare,
del riscaldamento degli edifici, degli impianti industriali.
D.M. 15/04/94 e D.M.25/11/94
Contenente norme tecniche in materia
di livelli e stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle
aree urbane, con l'obbligo di monitoraggio di nuovi inquinanti quali benzene,
benzo(a)pirene e la frazione toracica delle polveri PM10.
INIZIO
Legge Regione Toscana del 5/05/1994 n°33
Norme per la tutela della
qualità dell'aria in applicazione del D.P.R. 203/88 riguardanti : i criteri per
realizzare il piano regionale di rilevamento e il relativo sistema di controllo della
qualità dell'aria attraverso la costituzione del Comitato regionale e dei Comitati
provinciali contro l'inquinamento atmosferico.
"Disciplina
delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione".
INIZIO
D.M.16/5/96
Decreto relativo alla gestione degli
stati di attenzione e di allarme per l'inquinamento da ozono.
Legge 4/11/97 n°413
"Misure urgenti per la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene" sull'obbligo per i sindaci di
adottare misure di limitazione del traffico nelle aree urbane.
INIZIO
D. Min.Ambiente n°503/97
Riguarda l'attuazione delle direttive CEE 89/369 e 89/429 concernenti la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico provocato da impianti di incenerimento di rifiuti urbani e
la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti.
Legge Regione Toscana del 13/08/1998 n° 63
Riguarda le zone
a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, ai fini della tutela dell'ambiente
atmosferico, delle popolazioni esposte, e disciplina l'esercizio delle relative
funzioni da parte degli enti locali, con particolare riferimento agli obblighi del Sindaco
di vietare, nelle zone a rischio individuate, la circolazione dei veicoli a motore e
limitare l'utilizzo degli impianti termici ad uso civile.
INIZIO
D.M. 23/10/98 e D.M. 21/4/99
Individuano i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure
di limitazione della circolazione.
D.Lgs. 4/8/99 n°351
Definisce la normativa regionale per la qualità dell'aria.
L'Unione Europea, tramite la Direttiva 96/62/CE del Consiglio, ha espresso le politiche
generali e le azioni fondamentali che gli Stati Membri devono attuare per
raggiungere standard di qualità dell'aria comuni, nel rispetto della salute dei cittadini
e della salvaguardia dell'ambiente, fornendo opportuna informazione. L'Italia ha recepito
tale direttiva con il D.Lgs. 351 del 4/8/99; la direttiva quadro demanda a direttive
figlie per ogni specifico inquinante, fissando valori limite, criteri e metodiche di
localizzazione dei punti di misura.
L'approvazione del Piano Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria, che è stato
formulato su studi e ricerche dell'ARPAT, contribuisce alla omogeneità e alla completezza
degli interventi per le varie Amministrazioni.
INIZIO
Limiti
al contributo degli stabilimenti industriali all'inquinamento dell'aria (legge 615/1966 e successivo regolamento di attuazione DPR 322/71) |
||||
inquinanti |
concentrazioni di punta | concentrazioni medie | ||
ppm mg/m3 |
durata prelievo(minuti) |
ppm mg/m3 |
durata prelievo (ore) |
|
Ossidi di zolfo espressi come SO2 |
0.30 |
30 |
0.15 |
24 |
Cl2 |
0.20 |
30 |
. | . |
HCl |
0.20 |
30 |
0.03 |
24 |
Composti del fluoro espressi fluoro |
0.6 |
30 |
0.02 |
24 |
Idrogeno solforato |
0.07 |
30 |
0.03 |
24 |
Sost. Org. Tot. espresse come esano |
80.00 |
30 |
40.00 |
24 |
ossidi di azoto NO2 |
0.30 |
30 |
0.10 |
24 |
Ossido di carbonio |
50.00 |
30 |
20.00 |
8 |
Composti del piombo |
(0.05) |
30 |
(0.01) |
8 |
polveri inerti sospese |
(0.75) |
120 |
(0.30) |
24 |
Silice libera crist. contenuta nelle polveri espressa come SiO2 |
(0.10) |
120 |
(0.02) |
24 |